Mai come in questo periodo abbiamo sentito parlare, più che in abbondanza, di ordinanze, emesse sia a livello statale, che regionale che addirittura comunale.
Se, in generale, le ordinanze contengono delle imposizioni, in positivo ed in negativo, qual è la peculiarità di quelle contingenti ed urgenti?
L’ordinanza contingibile e urgente è un’ordinanza, ossia un provvedimento amministrativo con il quale sono imposti doveri positivi (di fare o dare) o negativi (di non fare), che può essere emanata da taluni organi della pubblica amministrazione in casi eccezionali di particolare gravità e può comportare anche temporanee deroghe all’ordinamento giuridico vigente.
Queste ordinanze rappresentano degli strumenti atipici del nostro ordinamento, in quanto il loro contenuto non può essere determinato a priori dal legislatore.
Ma se sono libere nel contenuto, devono comunque rispettare vincoli stringenti: i presupposti per l’adozione sono infatti l’impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente e l’impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione.
La legge richiede, inoltre, che i presupposti siano adeguatamente motivati, che la misura adottata sia proporzionata alla situazione che s’intende fronteggiare e che, quando è rivolta a una generalità di soggetti, l’ordinanza sia oggetto di adeguata pubblicità.