La cassazione ha confermato che il datore di lavoro può far spiare l’impiegato senza “voglia di lavorare”.
L’azienda ha facoltà di controllare l’adempimento delle prestazioni con risorse interne e tutelare il suo il patrimonio con l’aiuto di investigatori privati. Legittimo il recesso per scarsa diligenza
Linea dura dunque contro i dipendenti. Perde il posto per scarsa diligenza il dipendente fannullone.
A coglierlo sul fatto è proprio l’ispettore dell’azienda sguinzagliato alle calcagna del lavativo dal diretto superiore. Il provvedimento disciplinare risulta legittimo: si scopre che l’incolpato non osserva gli obblighi e i doveri di servizio.
Il datore ben può ricorrere a risorse interne all’impresa per controllare se i dipendenti adempiono le prestazioni lavorative, così come invece ingaggiare investigatori privati per tutelare il patrimonio aziendale.
E non c’è dubbio che l’internal auditing possa spiare il lavoratore, nel senso di controllarlo di nascosto senza ledere il principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto.
![Il datore di lavoro puo far spiare i dipendenti cassazione](https://veb.it/wp-content/uploads/2020/10/Il-datore-di-lavoro-puo-far-spiare-i-dipendenti-cassazione.jpg)
È quanto emerge dalla sentenza 21888/20, pubblicata il 9 ottobre dalla sezione lavoro della Cassazione. Diventa definitivo il licenziamento disciplinare del fattorino: proporzionale la sanzione espulsiva adottata perché è sempre in ritardo senza giustificazioni, consegna la corrispondenza soltanto a macchia di leopardo né può dirsi tempestivo nell’eseguire le direttive dei superiori.
Insomma: causa «notevoli disservizi» all’utenza, che sono addebitati all’azienda. Il tutto mentre la condotta è intenzionale, l’incolpato ha precedenti disciplinari specifici e va esclusa ogni condotta discriminatoria nei confronti del dipendente.
È pacifico che il controllo sul lavoratore sia avvenuto mediante l’organizzazione gerarchica della società: il componente dell’ufficio ispettivo viene incaricato dal superiore dell’incolpato e risulta titolato ad accertare mancanze specifiche del lavoratore ex articoli 2086 e 2104 Cc.
Ai dipendenti, beninteso, vanno comunicati i nomi e le specifiche mansioni del personale addetto a vigilare sull’attività lavorativa.
Ma proprio per la particolare posizione di chi effettua i controlli deve ritenersi che le attività possano essere compiute di nascosto ai diretti interessati: la modalità occulta si giustifica quando la pregressa condotta dei “sospetti” non è palesemente inadempiente.
Inutile infine invocare le innovazioni del Jobs Act che riguardano i controlli a distanza attraverso apparecchi elettronici, una fattispecie che nella specie non viene in rilievo: il fattorino viene seguito nel giro di consegna della corrispondenza.
fonte@Sportello dei diritti