Il testamento e la donazione sono due strumenti legali utilizzati per trasferire beni e proprietà, che differiscono per alcuni elementi tra cui il momento di esecuzione, le modalità e le implicazioni legali.
Da un punto di vista meramente fenomenico, in realtà, la donazione e il testamento non sono così diversi. In entrambi i casi, infatti, un soggetto decide di spogliarsi di un bene, di una somma di denaro, in favore di un determinato soggetto senza avere nulla in cambio come controprestazione. Tuttavia, giuridicamente, si tratta di due istituti completamente diversi.
Le differenze
Come anticipato, la differenza tra testamento e donazione è notevole. Da un lato, parliamo di un negozio mortis causa, e che dunque ha effetto solo se e quando il testatore muore, viceversa, la donazione è un atto “inter vivos”, ovvero, è un contratto con prestazioni a carico di una sola parte (il donante) che viene stipulato quando si è in vita.
Inoltre, esistono importanti differenze che riguardano anche il profilo formale. Il testamento, infatti, può essere olografo (scritto di pugno dal testatore, datato e sottoscritto dallo stesso, usando la solita grafia su carta e penna), pubblico (redatto dal Notaio alla presenza dei testimoni) e segreto (scritto dal testatore o da terzi ma sigillato in una busta utilizzando la ceralacca e consegnato a un Notaio alla presenza dei testimoni osservando le rigide formalità previste dalla legge). La donazione, invece, è un atto che, salvo il caso di donazione di modico valore, impone di osservare la forma dell’atto pubblico e dei testimoni.
Inoltre, la donazione, essendo atto inter vivos, deve essere accettata dal donatario (cioè da chi riceve la donazione); per quanto riguarda il testamento, invece, occorre distinguere. In caso di istituzione ereditaria, l’erede è tenuto ad accettare l’eredità (espressamente o tacitamente) in caso di legato, invece, non vi è necessità di accettazione, stante l’acquisto automatico dello stesso previsto dalla legge.
Infine, un’altra differenza riguarda la possibilità di revoca. Il testamento può essere modificato fino al momento della morte del testatore, invece una donazione effettuata non è suscettibile di revoca se non nei limitatissimi casi previsti dalla legge.
Lascito o donazione?
Per supportare un’associazione no profit è possibile scegliere sia una donazione che un lascito testamentario. Ma come fare ad individuare l’opzione giusta? Tutto dipende dalle proprie esigenze e dalla disponibilità delle risorse. Scegliendo un lascito testamentario, ad esempio, le risorse vengono trasferite all’ente scelto solo dopo la morte, pertanto si ha la possibilità di utilizzare il patrimonio in vita senza limitazioni.
La donazione, invece, è un trasferimento immediato di denaro o beni all’organizzazione, e comporta una riduzione immediata del patrimonio. Tuttavia, scegliendo la donazione è possibile usufruire di vantaggi fiscali, come detrazioni o deduzioni dalle tasse.
La tutela dei legittimari
In genere le persone mostrano una certa titubanza nel porre in essere gesti di liberalità oppure nel disporre, con il proprio testamento, qualcosa in favore di enti solidali o soggetti terzi. Questo perché si ha il timore di ledere le persone che sono “vicine”al donante oppure al testatore.
Nel nostro ordinamento, infatti, ai legittimari (ovvero il coniuge, figli e, in mancanza di questi, i genitori) spetta una quota del patrimonio del de cuius per legge. Ciò significa, in parole semplici, che le donazioni fatte in vita oppure le disposizioni del testatore che “intaccano” questa quota di riserva prevista dalla legge, possono essere aggredite dai legittimari in modo da rendere inefficace l’atto dispositivo effettuato dal donatore.
Ciò non significa però che quest’ultimo non possa disporre come crede del suo patrimonio. Fermo restando quanto sopra illustrato, il testatore/donante ha il pieno diritto di disporre come preferisce della sua quota disponibile (cioè la parte del suo patrimonio al netto della quota riservata ai legittimari).