Non può zittirlo il Sindaco, stiamo parlando di un cane che abbaia e secondo l’ordinanza emanata dal Sindaco, si sarebbe dovuto obbligatoriamente adoperarsi per farlo stare zitto.
Oggi arriva la decisione del TAR di Lecce, così come ci informa il comunicato stampa de: Lo Sportello dei Diritti, secondo i giudici amministrativi:
“Il potere di urgenza può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale e imprevisto, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali non sia possibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico e unicamente in presenza di un preventivo accertamento della situazione, fondato su prove concrete e non su mere presunzioni: tali presupposti non ricorrono, dunque, laddove il Sindaco possa fronteggiare la situazione con rimedi di carattere corrente nell’esercizio ordinario dei suoi poteri, ovvero la situazione possa essere prevenuta con i normali strumenti apprestati dall’ordinamento”.
La sentenza pubblicata il 10 settembre 2015 dal TAR di Lecce, ha dato ragione al proprietario del cane che premeva per l’illegittimità della richiesta e soprattutto dell’ordinanza del Sindaco, il provvedimento sancisce inoltre che:
“Non è stata adottata al fine di tutelare la salute e incolumità pubblica, bensì il disturbo di un vicino, peraltro accertato solo ove si verifichi la presenza di estranei, e quindi una circostanza non rientrante nella eccezionalità e imprevedibilità (dato che è piuttosto normale che i cani abbaino in presenza di estranei) ben superabile con altri rimedi apprestati dall’ordinamento”.